Documentazione e direttive

SI RICORDA ATUTTI I PROPRIETARI DI CANI CHE LA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA N.27 DEL 07/04/2000 RENDE OBBLIGATORIO:
Regolarizzare la posizione del proprio cane mediante ISCRIZIONE presso
l’Anagrafe Canina del Comune di Residenza ENTRO 30 GIORNI
dalla nascita o da quando se ne è venuti in possesso.
L’inserimento di un MICROCHIP, fornito dai suddetti
uffici, effettuato dal Veterinario di fiducia.
Il Veterinario rilascerà un foglio che attesta l’avvenuto
inserimento, questo foglio deve essere consegnato all’ufficio che
gestisce l’anagrafe canina del comune, tutti i dati vengono registrati
in un database gestito a livello regionale, che permette di rintracciare
l’animale in caso di smarrimento.
E’ compito del proprietario comunicare all’Ufficio Anagrafe
Canina:
- DECESSO dell’animale ENTRO 15 GIORNI
- CAMBIO DI RESIDENZA ENTRO 15 GIORNI
- CESSIONE PROPRIETA’ ENTRO 15 GIORNI
- SMARRIMENTO o SOTTRAZIONE ENTRO 3 GIORNI
In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni pecuniarie
previste dalla citata legge:
- da € 77 a € 232 per mancata iscrizione all’Anagrafe
Canina
- da € 51 a € 154 per mancata identificazione, denuncia di smarrimento,
cessione, morte o cambiamento di residenza del proprietario
- da € 1.032 a € 5.164 in caso di abbandono
Normativa Legge Regionale 7 Aprile 2000 N.27
Art. 2, co. 1, lett. C)
Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono
l’anagrafe Canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono
a:
- Esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza
delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.
Art. 3, co.1, lett. D)
Le Province concorrono all’attuazione di quanto previsto nella presente
legge, provvedendo a:
- Integrare l’azione dei Comuni nella vigilanza
e nel controllo in ambiente.
Art. 4, co.1, lett. F)
Le Aziende Unità Sanitarie Locali, mediante I
propri servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia
di profilassi e polizia veterinaria, svolgono I seguenti compiti:
- Collaborano con i Comuni nella vigilanza sull’osservanza
delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.
Art.24, co.1
I Comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano
le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza di leggi e
regolamenti in materia di protezione degli animali.
Art.24, co.2
Per l’esercizio delle funzioni di cui al Comma 1, i Comuni si avvalgono
dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina,
nonché della collaborazione dell’ENPA e delle altre Associazioni
di cui al Comma 2 dell’Art.1 (Associazioni zoofile ed animaliste),
secondo quanto disposto dal Comma 3 dell’Art.14 (gestione dei servizi).
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