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Documentazione e direttive

Cane

SI RICORDA ATUTTI I PROPRIETARI DI CANI CHE LA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.27 DEL 07/04/2000 RENDE OBBLIGATORIO:




punto elenco Regolarizzare la posizione del proprio cane mediante ISCRIZIONE presso l’Anagrafe Canina del Comune di Residenza ENTRO 30 GIORNI dalla nascita o da quando se ne è venuti in possesso.

punto elenco L’inserimento di un MICROCHIP, fornito dai suddetti uffici, effettuato dal Veterinario di fiducia.
Il Veterinario rilascerà un foglio che attesta l’avvenuto inserimento, questo foglio deve essere consegnato all’ufficio che gestisce l’anagrafe canina del comune, tutti i dati vengono registrati in un database gestito a livello regionale, che permette di rintracciare l’animale in caso di smarrimento.

punto elenco E’ compito del proprietario comunicare all’Ufficio Anagrafe Canina:
   - DECESSO dell’animale ENTRO 15 GIORNI
   - CAMBIO DI RESIDENZA ENTRO 15 GIORNI
   - CESSIONE PROPRIETA’ ENTRO 15 GIORNI
   - SMARRIMENTO o SOTTRAZIONE ENTRO 3 GIORNI

In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla citata legge:
- da € 77 a € 232 per mancata iscrizione all’Anagrafe Canina
- da € 51 a € 154 per mancata identificazione, denuncia di smarrimento, cessione, morte o cambiamento di residenza del proprietario
- da € 1.032 a € 5.164 in caso di abbandono

 

Normativa Legge Regionale 7 Aprile 2000 N.27

Art. 2, co. 1, lett. C)
punto elenco Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe Canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a:
- Esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.

Art. 3, co.1, lett. D)
punto elenco Le Province concorrono all’attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
- Integrare l’azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente.

Art. 4, co.1, lett. F)
punto elenco Le Aziende Unità Sanitarie Locali, mediante I propri servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono I seguenti compiti:
- Collaborano con i Comuni nella vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.

Art.24, co.1
punto elenco I Comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

Art.24, co.2
punto elenco Per l’esercizio delle funzioni di cui al Comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell’ENPA e delle altre Associazioni di cui al Comma 2 dell’Art.1 (Associazioni zoofile ed animaliste), secondo quanto disposto dal Comma 3 dell’Art.14 (gestione dei servizi).

Documentazione Scaricabile

Regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato nel Canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli
Pdf 32 Kb
Modulo per l’ammissione dei volontari al Canile di Castiglione dei Pepoli
Pdf 24 Kb
Testo di accordo con associazioni di volontariato per accesso al canile
Pdf 47 Kb
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
Pdf 72 Kb